IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 129 viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo art. 129; viene altresi' soppresso il titolo XV relativo al "Corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie annesso alla facolta' di agraria" e gli articoli compresi in quest'ultimo. FACOLTA' DI AGRARIA Art. 129. - Alla facolta' sono annessi: 1) il servizio della meteorologia agraria, istituito con legge 7 aprile 1921, n. 500; 2) l'osservatorio di economia agraria per l'Umbria e le Marche dell'INEA; 3) l'ufficio di contabilita' agraria per l'Umbria e le Marche dell'INEA. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 22 febbraio 1993 Il rettore: DOZZA